Accordi di coesistenza: uno strumento di governance della proprietà intellettuale

A cura di Caterina Cerreta, Avvocato PRAXI Intellectual Property

Nel patrimonio immateriale di un’impresa, il marchio rappresenta molto più di un semplice segno distintivo: è un asset strategico che contribuisce alla riconoscibilità, alla reputazione e alla competitività aziendale. Per questo motivo, gli strumenti giuridici che ne disciplinano e proteggono l’utilizzo assumono un ruolo sempre più rilevante nella valorizzazione del capitale intellettuale.

Una recente decisione del Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata in materia di Impresa offre un’interessante conferma di questo principio. Il caso evidenzia come un accordo di coesistenza correttamente strutturato possa non solo prevenire controversie tra imprese, ma anche rafforzare concretamente il valore economico del marchio e la capacità dell’azienda di tutelarlo in sede giudiziale.
 

Quando la coesistenza diventa uno strumento di protezione del marchio


La vicenda trae origine dal conflitto tra due aziende operanti nel settore alimentare, entrambe presenti sul mercato con il medesimo patronimico come segno distintivo. Il marchio risultava già registrato in capo all’azienda assistita, mentre l’altra impresa utilizzava un segno non registrato.

Per disciplinare la reciproca presenza sul mercato e prevenire possibili situazioni di confusione presso il pubblico, le parti avevano sottoscritto un accordo di coesistenza, definendo in modo dettagliato le modalità di utilizzo dei rispettivi segni distintivi.

L’accordo regolava in modo puntuale l’uso del marchio non registrato dell’azienda concorrente e imponeva obblighi di cessazione immediata di qualsiasi forma di comunicazione e promozione del segno difforme su supporti materiali e digitali, limiti allo smaltimento delle giacenze e una clausola penale applicabile in caso di inadempimento o ritardo.
 

L’inadempimento e l’attivazione della clausola penale


Nonostante gli obblighi assunti, l’impresa concorrente ha continuato a utilizzare un segno grafico difforme rispetto a quanto concordato, sia attraverso materiale promozionale distribuito in occasione di eventi fieristici, sia tramite il proprio sito web, l’e-commerce aziendale e i canali social.

L’inadempimento è stato documentato mediante copie dei contenuti web munite di marcatura temporale e, su questa base, è stata azionata la clausola penale pattuita richiedendo un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme maturate.
 

Dall’accordo alla tutela giudiziale: il valore dell’enforcement


L’aspetto più significativo della vicenda riguarda proprio l’efficacia concreta dell’accordo di coesistenza.
Spesso questi strumenti vengono percepiti come semplici soluzioni negoziali volte a chiudere una controversia o a disciplinare rapporti tra operatori economici. In questo caso, invece, l’accordo si è rivelato un titolo contrattuale concretamente azionabile.

Nel procedimento monitorio, la domanda di pagamento della penale è stata infatti fondata sulla combinazione tra titolo negoziale sottoscritto, la prova documentale dell’inadempimento e criteri contrattuali di determinazione del credito. Ciò ha consentito l’emissione del decreto ingiuntivo e, nella successiva fase di opposizione, anche la concessione della provvisoria esecutorietà.
 

Oltre la prevenzione: gli accordi di coesistenza come leva di valorizzazione dell’IP


Il messaggio è chiaro: un accordo di coesistenza non serve soltanto a “chiudere una lite”, ma può diventare uno strumento di gestione e protezione del valore competitivo del marchio.

Da qui discende una considerazione più ampia: gli accordi di coesistenza, se redatti con attenzione, possono operare come leve di monetizzazione e presidio del valore dell’IP, rafforzando la posizione dell’impresa titolare del marchio nelle successive iniziative di enforcement.

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