Modello dell’unione europea

Il Modello o Disegno Comunitario passa il testimone al Modello o Disegno dell’Unione Europea

La Commissione Europea ha pubblicato due proposte di revisione normativa in materia di protezione dei disegni e modelli.
 
Una è indirizzata a modificare la Direttiva 98/71/CE, che ha allineato le legislazioni degli Stati Membri in materia di disegni e modelli industriali; l’altra aggiorna il Regolamento CE n. 6/2002, il quale ha istituito un sistema autonomo per la protezione dei modelli che produce gli stessi effetti su tutta l’Unione Europea.
 
Entro breve, quindi, sarà desueto denominare “Modello Comunitario” un disegno europeo, perché il testo modificato dell’articolo 1 del Regolamento CE n. 6/2002 lo identificherà come “Modello o Disegno dell’Unione Europea”.
 
Guai però a tirare un sospiro di sollievo, perché le proposte vanno ad incidere molto più in profondità sugli odierni testi normativi, nonostante la legislazione attuale abbia raggiunto gli obiettivi fissati, e sia ancora ampiamente idonea allo scopo.
 
Nel Regolamento CE n. 6/2002 sono state infatti individuate alcune carenze, come la parziale obsolescenza delle procedure per la registrazione dei disegni industriali e la presenza di oneri amministrativi superflui. Inoltre, il livello e la struttura delle tasse dovute sono stati considerati non ottimali.
Per quanto riguarda la Direttiva 98/71/CE, la Commissione ha preso in considerazione le perturbazioni degli scambi intra-UE e gli ostacoli alla concorrenza in alcuni Stati Membri per quanto riguarda i pezzi di ricambio destinati alla riparazione. Inoltre, è stata valutata la reticenza delle imprese a chiedere la protezione dei disegni e modelli registrati a livello nazionale, o di UE, a causa dei costi elevati, degli oneri e dei ritardi connessi all’ottenimento della protezione.
 
La proposta di modifica del Regolamento CE n. 6/2002, tesa a risolvere il problema della complessità delle procedure di registrazione, si concentra innanzitutto sull’aggiornamento dei requisiti di rappresentazione dei disegni e modelli per andare incontro agli sviluppi tecnologici. Di conseguenza, oltre all’aspetto del prodotto, determinato dalle sue linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, etc., nel concetto di “modello” saranno compresi anche il movimento, le transizioni, o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche.
Il prodotto coinvolto nella protezione, di conseguenza, sarà qualunque oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico, o sia reso in forma digitale.
 
Viene poi semplificata la possibilità di effettuare depositi multipli, sopprimendo l’unità di classe e fissando un tetto massimo a non più di 50 modelli per domanda. I modelli registrati potranno comunicarlo all’esterno esibendo una specifica “D”.
 
Per quello che riguarda i costi da sostenere, la proposta riduce le tasse di primo deposito rispetto a quelle correnti, ma prevede un loro aumento progressivo nel corso dei vari rinnovi: la ratio è quella di spingere l’utente a rinnovare solo i modelli che effettivamente gli interessano. La durata massima della registrazione viene confermata a 25 anni.
 
Vengono poi implementati i diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE e ridefiniti i limiti di tali diritti. Ad esempio, al fine di lottare efficacemente contro la contraffazione, il titolare della registrazione avrà il diritto di vietare ai terzi di introdurre nell’Unione prodotti provenienti da Paesi che non siano immessi nella libera pratica dell’UE avvalendosi dell’ausilio delle autorità doganali. Ed ancora, la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la messa a disposizione di qualunque supporto o software in cui sia registrato il disegno ai fini della riproduzione del prodotto, implicherà la sua contraffazione, per cui, il suo utilizzo sarà soggetto a preventiva autorizzazione da parte del titolare.
Per altro verso, i diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello dell'UE registrato saranno limitati agli atti compiuti a fini di sperimentazione. Saranno lecite le riproduzioni per scopi didattici o di citazione, l'uso a scopo di pubblicità comparativa, di critica, commento o parodia, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello. Di base, l’intento è quello di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare quella di espressione.
 
Le modifiche che vanno ad incidere sulla clausola di riparazione, la quale è comunque mantenuta nel Regolamento CE n. 06/2002, sono forse la presa di posizione più attesa in ambito Europeo.
Ricordiamo, infatti, che sotto questo aspetto esiste ancora un regime giuridico transitorio per quanto riguarda i pezzi di ricambio destinati alla riparazione con la cosiddetta “clausola freeze plus”, in base alla quale gli Stati Membri possono mantenere le disposizioni vigenti in merito all’opportunità di proteggere i pezzi di ricambio al fine di ripristinare l’aspetto originale del prodotto, fino all’adozione delle modifiche della Direttiva 98/71/CE.
Questa fase transitoria ha creato non pochi grattacapi ai giudici degli Stati Membri, inclusi quelli italiani, perché l’articolo 241 del Codice Proprietà Industriale ha prestato il fianco a varie interpretazioni sulla visione globale del prodotto, negando, o ammettendo in base ai punti di vista, la riproduzione dei ricambi.
La modifica del Regolamento CE n. 6/2002 va nella direzione di riconoscere il principio del libero commercio, più volte riaffermato dalla Corte di Giustizia Europea. In breve, le novelle vanno a tipicizzare alcuni classici esempi di diligenza e buona fede nell’uso di marchi altrui, molto frequenti nei rapporti commerciali. Ad esempio, i fabbricanti o i venditori dei ricambi dovranno chiaramente informare i consumatori in merito all’origine del pezzo di ricambio, al fine di consentire loro una scelta consapevole.

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