Design Ferrari: tra personalizzazione e contraffazione
Si prospettano tempi duri per chi volesse cambiare il design della sua Ferrari gelosamente custodita in garage.
Ovviamente, ognuno resta libero di apportare alla sua Ferrari le modifiche che più gli piacciono, tuttavia, è cosa nota che il rapporto tra la normativa sul design ed i colossi dell’auto abbia dato origine a storie infinite, soprattutto nel delicato settore dei pezzi di ricambio, salvaguardato dalle normative nazionali ed europee che non vanno proprio giù ai produttori di autovetture.
Quando poi l’auto in questione è una Ferrari e, come in questo caso, una Ferrari per pochissimi, il discorso si fa ancora più aspro.
Il 2 Dicembre del 2014 la Ferrari lancia la FXX K, un’auto talmente particolare da essere destinata solo alla guida su circuito, e lo fa con un comunicato stampa contenente due foto del modello controverso.
Subito dopo la Mansory, una ditta tedesca specializzata nella personalizzazione di autovetture di alta gamma, mette a punto diversi tuning kits che permettono ai proprietari della “più economica” Ferrari 488 GTB di copiare in parte, o in toto, il design della FXX K.
La Ferrari non ci sta, e cita in giudizio la ditta tedesca per contraffazione dei suoi modelli non registrati composti da alcune parti di design, a detta della Ferrari, pre-divulgati autonomamente, e dall’auto completa.
Le cose però si mettono subito male per la Ferrari che perde sia in primo grado, che in appello.
Quando poi si arriva alla Corte di Giustizia Federale tedesca, il giudice inizia a farsi due domande, stoppa il procedimento, e rimanda alla Corte di Giustizia Europea alcuni quesiti, in particolare, chiede come debbano essere interpretati l’articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento EU 2002/06, che tratta i requisiti di protezione del design ed introduce il concetto di “design complesso” e “parte del design”, e l’articolo 11 paragrafo 2 del medesimo regolamento, che invece si incentra sulla pre-divulgazione del modello registrato e non.
La fattispecie assume interessanti connotati perché, questa volta, siamo fuori da casistiche riconducibili alla clausola di riparazione, e tutto resta confinato alla normativa sul design, in particolare quello sul design non registrato.
Va ricordato che, nel corso degli anni, la giurisprudenza europea è stata ben attenta nel ribadire che al fine di valutare il carattere individuale del disegno o modello rivendicato occorra compararlo con altri disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico in precedenza.
Inoltre, sempre nel raffronto dell’impressione generale prodotta da disegni o modelli in conflitto, la Giurisprudenza è ancora solida nel ritenere che esso debba essere effettuato tenendo conto dell’aspetto complessivo di ciascuno di tali disegni o modelli.
In questo caso, la risposta è stata negativa, e per arrivare al diniego la Corte di Giustizia Europea è partita da lontano, analizzando, in modo un po' superficiale per la verità, il rapporto tra prodotto complesso e parte del prodotto, per poi giungere ad una conclusione cumulativa, vale a dire che quando l’aspetto di questa parte di prodotto o di questa componente di prodotto complesso è capace, di per sé stessa, di produrre un’impressione generale e non possa confondersi interamente nel prodotto d’insieme, questa componente merita una protezione autonoma.
Insomma, cari proprietari di Ferrari 488 GTB, fatevene una ragione, la FXX K è per pochi eletti e basta.
Il Team di Praxi IP è disponibile per approfondimenti all’indirizzo contact@praxi-ip.praxi.
Ovviamente, ognuno resta libero di apportare alla sua Ferrari le modifiche che più gli piacciono, tuttavia, è cosa nota che il rapporto tra la normativa sul design ed i colossi dell’auto abbia dato origine a storie infinite, soprattutto nel delicato settore dei pezzi di ricambio, salvaguardato dalle normative nazionali ed europee che non vanno proprio giù ai produttori di autovetture.
Quando poi l’auto in questione è una Ferrari e, come in questo caso, una Ferrari per pochissimi, il discorso si fa ancora più aspro.
Il 2 Dicembre del 2014 la Ferrari lancia la FXX K, un’auto talmente particolare da essere destinata solo alla guida su circuito, e lo fa con un comunicato stampa contenente due foto del modello controverso.
Subito dopo la Mansory, una ditta tedesca specializzata nella personalizzazione di autovetture di alta gamma, mette a punto diversi tuning kits che permettono ai proprietari della “più economica” Ferrari 488 GTB di copiare in parte, o in toto, il design della FXX K.
La Ferrari non ci sta, e cita in giudizio la ditta tedesca per contraffazione dei suoi modelli non registrati composti da alcune parti di design, a detta della Ferrari, pre-divulgati autonomamente, e dall’auto completa.
Le cose però si mettono subito male per la Ferrari che perde sia in primo grado, che in appello.
Quando poi si arriva alla Corte di Giustizia Federale tedesca, il giudice inizia a farsi due domande, stoppa il procedimento, e rimanda alla Corte di Giustizia Europea alcuni quesiti, in particolare, chiede come debbano essere interpretati l’articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento EU 2002/06, che tratta i requisiti di protezione del design ed introduce il concetto di “design complesso” e “parte del design”, e l’articolo 11 paragrafo 2 del medesimo regolamento, che invece si incentra sulla pre-divulgazione del modello registrato e non.
La fattispecie assume interessanti connotati perché, questa volta, siamo fuori da casistiche riconducibili alla clausola di riparazione, e tutto resta confinato alla normativa sul design, in particolare quello sul design non registrato.
Va ricordato che, nel corso degli anni, la giurisprudenza europea è stata ben attenta nel ribadire che al fine di valutare il carattere individuale del disegno o modello rivendicato occorra compararlo con altri disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico in precedenza.
Inoltre, sempre nel raffronto dell’impressione generale prodotta da disegni o modelli in conflitto, la Giurisprudenza è ancora solida nel ritenere che esso debba essere effettuato tenendo conto dell’aspetto complessivo di ciascuno di tali disegni o modelli.
Quindi? È possibile copiare il cofano della FXX K senza intaccare il diritto non titolato della Ferrari?
In questo caso, la risposta è stata negativa, e per arrivare al diniego la Corte di Giustizia Europea è partita da lontano, analizzando, in modo un po' superficiale per la verità, il rapporto tra prodotto complesso e parte del prodotto, per poi giungere ad una conclusione cumulativa, vale a dire che quando l’aspetto di questa parte di prodotto o di questa componente di prodotto complesso è capace, di per sé stessa, di produrre un’impressione generale e non possa confondersi interamente nel prodotto d’insieme, questa componente merita una protezione autonoma.
Insomma, cari proprietari di Ferrari 488 GTB, fatevene una ragione, la FXX K è per pochi eletti e basta.
Il Team di Praxi IP è disponibile per approfondimenti all’indirizzo contact@praxi-ip.praxi.