Legge sui Marchi Cinesi: emendamenti in vigore il 1° novembre 2019
Il 1 Novembre 2019 entreranno in vigore gli emendamenti alla Legge sui Marchi Cinesi approvati il 23 Aprile scorso dalla 10° Sessione del Comitato Permanente del 13° Congresso Nazionale.
Rispondendo alle crescenti preoccupazioni degli operatori del settore ma anche degli utenti che assistono alla crescita dei depositi in malafede e dei cosiddetti “furti dei marchi”, il fulcro della novità si concentra in sei articoli che hanno come cardine proprio la malafede ed il calcolo dei danni conseguenti alla violazione del marchio.
Uno degli emendamenti riguarda l’articolo 4 il cui testo può essere sommariamente riassunto in questo modo: "Se un richiedente di marchio non ha una chiara intenzione di usarlo, ha agito in malafede e la sua domanda sarà rifiutata dall'Ufficio Marchi".
Le novità riguardano anche l’attività dell’agente il quale, in base al nuovo articolo 19, può non accettare istruzioni nel depositare marchi che sa essere privi di una vera intenzione all’uso e quindi evitare di concorrere in una comportamento teso a configurare la malafede.
L'articolo 68 si incentra nelle sanzioni pecuniarie che il tribunale competente può imporre a qualsiasi entità che presenti domande di marchio in malafede e l’articolo 63 aumenta da tre a cinque volte il risarcimento legale in base alla gravità dell’infrazione, fino ad un massimo di 5 milioni di yuan.
Finalmente la malafede può essere motivo di opposizione e di invalidazione dei marchi in base alla formulazione dei rinnovati articoli 33 e 44.
Un contributo di Gianluca Statti, Partner PRAXI Intellectual Property.
I Consulenti PRAXI IP sono disponibili per approfondimenti all'indirizzo contact@praxi-ip.praxi.
Rispondendo alle crescenti preoccupazioni degli operatori del settore ma anche degli utenti che assistono alla crescita dei depositi in malafede e dei cosiddetti “furti dei marchi”, il fulcro della novità si concentra in sei articoli che hanno come cardine proprio la malafede ed il calcolo dei danni conseguenti alla violazione del marchio.
Uno degli emendamenti riguarda l’articolo 4 il cui testo può essere sommariamente riassunto in questo modo: "Se un richiedente di marchio non ha una chiara intenzione di usarlo, ha agito in malafede e la sua domanda sarà rifiutata dall'Ufficio Marchi".
Le novità riguardano anche l’attività dell’agente il quale, in base al nuovo articolo 19, può non accettare istruzioni nel depositare marchi che sa essere privi di una vera intenzione all’uso e quindi evitare di concorrere in una comportamento teso a configurare la malafede.
L'articolo 68 si incentra nelle sanzioni pecuniarie che il tribunale competente può imporre a qualsiasi entità che presenti domande di marchio in malafede e l’articolo 63 aumenta da tre a cinque volte il risarcimento legale in base alla gravità dell’infrazione, fino ad un massimo di 5 milioni di yuan.
Finalmente la malafede può essere motivo di opposizione e di invalidazione dei marchi in base alla formulazione dei rinnovati articoli 33 e 44.
Un contributo di Gianluca Statti, Partner PRAXI Intellectual Property.
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