La causa legale tra Apple Inc. e Pear Technologies Ltd.
Il nostro Partner Gianluca Statti offre una riflessione sul caso Apple Inc. e Pear Technologies Ltd.
La “denotazione” comune tra due marchi non basta per configurare la confusione.
Questa potrebbe essere la frase riassuntiva di quanto ha deciso il Tribunale Generale nella causa T-215/17 che ha visto la Apple Inc. soccombere contro la Pear Technologies Ltd. Il punto di partenza è stato il confronto tra due segni distintivi partitamente rappresentati dalla nota mela e da una pera, per identificare la stessa tipologia di prodotti.
Sotto il profilo normativo, la comparazione riguardava due marchi figurativi, il primo dei quali di rinomanza, ai sensi dell’articolo 8 (5) del RMUE, che per essere azionato non richiede l’esistenza del rischio di confusione, differentemente dall’articolo 8 (1) b) del RMUE. In linea generale, tale peculiarità ha indotto la giurisprudenza europea a trovare uno spazio operativo all’individuazione del nesso, vale a dire al ricordo del segno rinomato ritenuto in memoria dal consumatore durante la fase percettiva del marchio avversario. Tuttavia, questa operazione costruttiva ha sempre trovato un rifugio motivazionale sull’impressione complessiva, con risultati, quindi, non del tutto soddisfacenti.
Infatti, la sempre più standardizzata applicazione dei parametri visivo, fonetico e concettuale sui quali poggia il concetto di impressione complessiva, molto spesso si traduce in decisioni distanti dalla realtà quotidiana, tant’è vero che, nella fattispecie de qua, l’innovativo accostamento di un frutto con i sistemi informatici (vale a dire la denotazione in comune tra i due marchi) avrebbe meritato il giusto approfondimento rispetto alle loro più banali diversità visive, fonetiche e concettuali.
La “denotazione” comune tra due marchi non basta per configurare la confusione.
Questa potrebbe essere la frase riassuntiva di quanto ha deciso il Tribunale Generale nella causa T-215/17 che ha visto la Apple Inc. soccombere contro la Pear Technologies Ltd. Il punto di partenza è stato il confronto tra due segni distintivi partitamente rappresentati dalla nota mela e da una pera, per identificare la stessa tipologia di prodotti.
Sotto il profilo normativo, la comparazione riguardava due marchi figurativi, il primo dei quali di rinomanza, ai sensi dell’articolo 8 (5) del RMUE, che per essere azionato non richiede l’esistenza del rischio di confusione, differentemente dall’articolo 8 (1) b) del RMUE. In linea generale, tale peculiarità ha indotto la giurisprudenza europea a trovare uno spazio operativo all’individuazione del nesso, vale a dire al ricordo del segno rinomato ritenuto in memoria dal consumatore durante la fase percettiva del marchio avversario. Tuttavia, questa operazione costruttiva ha sempre trovato un rifugio motivazionale sull’impressione complessiva, con risultati, quindi, non del tutto soddisfacenti.
Infatti, la sempre più standardizzata applicazione dei parametri visivo, fonetico e concettuale sui quali poggia il concetto di impressione complessiva, molto spesso si traduce in decisioni distanti dalla realtà quotidiana, tant’è vero che, nella fattispecie de qua, l’innovativo accostamento di un frutto con i sistemi informatici (vale a dire la denotazione in comune tra i due marchi) avrebbe meritato il giusto approfondimento rispetto alle loro più banali diversità visive, fonetiche e concettuali.