Tutela design industriale: i diritti e i vantaggi della registrazione

Tutela del design industriale: i diritti e i vantaggi della registrazione

A cura di Valentina Crovetto, Italian and European Trademark & Design Attorney PRAXI Intellectual Property

Comunemente, si è soliti parlare di design riferendosi a oggetti, progetti o idee che mostrano un particolare accento artistico.  L’espressione È di design! viene utilizzata per riferirsi a qualcosa di esteticamente elegante o di tendenza. In realtà, la traduzione italiana del termine allude all’inglese “industrial design”, ovvero alla progettazione di oggetti riproducibili in serie a livello industriale, siano essi comuni, d’arredo, utensili e - come vedremo - molto altro.

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da una forte propensione all’innovazione e da repentini mutamenti, gli interventi di tutela e valorizzazione della proprietà industriale sono presupposti indispensabili per il rafforzamento competitivo delle imprese e la crescita economica del nostro Paese.
 

Cosa sono i disegni e i modelli

Il termine “design” comprende sia i disegni, sia i modelli e si riferisce all’aspetto esteriore di un oggetto da tutelare. Interessa una vasta gamma di prodotti dell’industria, della moda e dell’artigianato. Negli ultimi tempi, la protezione si è estesa anche a una serie di altri elementi, quali per esempio le interfacce grafiche, le icone e i font.

Il disegno industriale è determinante per l'attrattiva visiva di un prodotto e influenza le scelte dei consumatori. Le industrie ad alta concentrazione di disegni e modelli contribuiscono in misura sostanziale all'economia dell'UE, rappresentando quasi il 16% del suo PIL.

Con la crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D in diversi settori dell'industria e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è diventata essenziale l’adozione tempestiva di misure per garantire un sistema di protezione efficiente ed efficace per i disegni e i modelli dell’Unione Europea.

In tale contesto, lo scorso 14 marzo il Parlamento europeo ha approvato l’aggiornamento della normativa sui disegni e modelli comunitari1, per assicurare una maggiore certezza del diritto, in linea con le sfide poste dall’era digitale.

La protezione dei disegni e dei modelli dell'UE verrà applicata non solo agli oggetti fisici, ma anche a quelli rappresentati graficamente, incorporati in un oggetto fisico o risultanti dalla disposizione spaziale di oggetti per creare ambienti interni o esterni, includendo anche caratteristiche del prodotto come animazioni in movimento o in transizione.

Abbiamo precedentemente esplorato il concetto di tutela per un oggetto di design. In questo articolo approfondiremo le modalità per garantire una maggiore protezione tramite la registrazione.
 

Design registrato o non registrato: differenze e opportunità

Per proteggere un design, occorre depositare un’apposita domanda di registrazione presso l’Ufficio competente. Tuttavia, in ambito europeo, è anche possibile ottenere una protezione temporanea per disegni o modelli non registrati mediante divulgazione al pubblico e utilizzo, senza necessità di registrazione.

Questo, per esempio, può essere utile per prodotti con cicli di vita eccezionalmente brevi, per i quali la registrazione rappresenterebbe una forma di tutela eccessiva (anche sotto il profilo dei costi) rispetto al carattere “stagionale” del prodotto stesso, spesso legato alla singola collezione.

Le differenze tra i disegni e modelli registrati e non registrati riguardano la portata della protezione e la durata.
 

Il titolare di un design ha la facoltà di presentare domanda di registrazione entro 12 mesi dalla divulgazione al pubblico del prodotto, il cosiddetto “periodo di grazia”.
 

Come si registra

L’aspetto di un prodotto o di una sua parte deve soddisfare i seguenti requisiti per poter essere registrato come disegno o modello:
  • essere nuovo. Nessun altro disegno o modello identico deve essere già stato messo a disposizione del pubblico. Disegni o modelli si considerano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
  • avere un carattere individuale. Tale requisito non è soddisfatto qualora sia già stato divulgato un altro disegno o modello che susciti nell'utilizzatore informato la stessa impressione generale.
  • liceità. Disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume sono esclusi dalla protezione.
Inoltre, non possono essere tutelate come opere di disegno industriale le caratteristiche del prodotto che sono dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica.

La protezione del disegno o modello ha carattere territoriale. In altri termini, un disegno o modello è protetto solo nel territorio del Paese o della regione in cui è stato registrato. Nel caso in cui l’impresa titolare del design intenda esportare i prodotti, ovvero dare in licenza la produzione, la vendita e l’esportazione degli stessi ad aziende presenti in altri Stati, deve valutare l’opportunità di registrare il design anche in tali territori.

È possibile, infatti, ottenere la registrazione nei seguenti modi:
  1. a livello nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  2. a livello europeo tramite l’EUIPO2: il disegno o modello europeo ha carattere unitario, produce effetti in tutto il territorio dell’Unione Europea;
  3. a livello estero presentando domanda direttamente presso gli Uffici competenti in ogni Paese di interesse, ovvero attraverso una registrazione internazionale presso l’OMPI3.
È importante ricordare che, dalla data in cui è stata depositata domanda di registrazione nel primo Paese, è possibile chiedere la registrazione in altri Paesi entro i 6 mesi successivi secondo il diritto di priorità. Trascorso questo periodo, il disegno non sarà più considerato nuovo e non sarà più possibile ottenere tutela.
 

I vantaggi della registrazione di un design

Registrare un design di prodotto è un passo importante per salvaguardarne l’originalità e unicità, offrendo numerosi e significativi vantaggi:
  • protezione: la registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare e sfruttare il proprio design, impedendo l’utilizzo da parte di terzi senza autorizzazione. Questo consente di salvaguardare gli investimenti sostenuti per lo sviluppo del nuovo prodotto, come anche per la creazione della catena di approvvigionamento e produzione, l'attuazione di campagne di marketing e il reperimento di distributori e clienti.
  • Difesa: in caso di violazione del design registrato da parte di terzi, il titolare della registrazione può intraprendere azioni legali per far rispettare i propri diritti e ottenere il risarcimento del danno. Inoltre, può impedire l’importazione di beni sospettati di contraffazione, mediante il blocco delle merci alle frontiere europee.
  • Valore commerciale: un design registrato può aggiungere valore commerciale al prodotto e all'azienda stessa, fornendo un vantaggio competitivo sul mercato e migliorando l'immagine, la reputazione e il valore dell’attività aziendale.
  • Nuove opportunità di profitto: un design registrato può essere dato in licenza ad altre aziende, generando flussi di entrate aggiuntive per il titolare della registrazione.
  • Agevolazioni economiche e fiscali: la registrazione del design consente ai titolari di partecipare ai bandi promossi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy4, come anche al programma di finanziamento “Ideas Powered for business” avviato dalla Commissione Europea5. Inoltre, i disegni e modelli rientrano tra i beni intangibili che godono del regime fiscale agevolato e previsto dal cd Patent Box6.
Investire nella registrazione del design è un passo fondamentale per garantire protezione e valore al patrimonio creativo e immateriale di un'azienda nel competitivo panorama attuale.

Infatti, riprendendo la definizione coniata dalla World Design Organization nel 2015, il design industriale collega l’innovazione, la tecnologia, la ricerca e i loro attori - le aziende e i clienti - nella sfida di fornire nuovo valore per portare vantaggi reali in ambito economico, sociale e ambientale.

Il Team di Praxi IP è disponibile per approfondimenti all’indirizzo contact@praxi-ip.praxi.

 


https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19027/eu-design-protection-rules-ready-for-new-technologies-and-circular-economy. Il regolamento e la direttiva entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il regolamento inizierà ad essere applicato dopo 4 mesi e gli Stati membri avranno 36 mesi per recepire la direttiva nei loro sistemi nazionali.
2 Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale.
È possibile registrare il disegno o modello in uno o più Paesi aderenti all’accordo dell’AJA depositando una sola domanda presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). L’accordo dell’Aja prevede una procedura semplice ed economica per la registrazione dei disegni o modelli in diversi Paesi contestualmente.
Bando denominato Design + volto a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Per l’edizione dell’anno 2023 vedasi https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Disegnipiu2023.pdf.
Di cui abbiamo già parlato nell’articolo https://www.praxi-ip.praxi/news-detail/186/sme-fondo-2024-marchi-brevetti-e-variet%C3%A0-vegetali.
Regime da ultimo semplificato con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.