Diritto d'Autore

Diritto d'Autore: opera d'arte applicata nel design

Il legislatore non è rimasto insensibile al collegamento tra il diritto d’autore ed il diritto industriale, e le norme hanno sempre lasciato aperte delle finestre di confronto e di collegamento tra le due tipologie di protezione.

Il rapporto tra le forme espressive dell’estetica ed il loro sfruttamento industriale e commerciale rappresenta, tutt'oggi, un problema di interpretazione.

Le conseguenze, sul campo, sono tutt'altro che trascurabili perché innanzi ad un titolo di natura industriale che può avere problemi di protezione e di durata, il diritto d’autore dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore, senza peraltro necessità di registrazione.

Date queste premesse, e tenendo a mente le dovute differenze tra le due tipologie di tutela, il diritto d’autore rappresenterebbe, in tutta evidenza, un’arma di difesa piuttosto interessante, oltre che di lunga (lunghissima) durata.

INDIVIDUAZIONE DELL’OPERA NEL DESIGN – QUADRO NORMATIVO ED INTERPRETATIVO

Ciò premesso, la bellezza o la repulsione del design di un prodotto sono due reazioni direttamente collegate alla sensibilità di ciascun soggetto, ragion per cui sarebbe errato far dipendere la protezione, o meno, del diritto d’autore dall'effetto estetico dell’oggetto, o meglio ancora “dell’opera”.

Il problema che centralizza tutte le fattispecie in cui ci si trova a valutare un disegno asseritamente protetto dal diritto d’autore è, giustappunto, la sua qualifica come “opera”.

Tale osservazione la si ritrova analizzando il quadro normativo europeo di riferimento, il quale, attraverso la lettura combinata delle Direttive Europee n. 2001/29 e n. 98/71 e del Regolamento EU 06/2002, cerca di chiarire il termine «opera».

Ebbene, la nozione di «opera» considerata dall'insieme di dette disposizioni costituisce, come peraltro risulta da costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata ed applicata in modo uniforme, e che presuppone l’esistenza di un oggetto originale, nel senso che, detto oggetto, deve rappresentare una creazione intellettuale propria del suo autore, e che tale qualifica è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione.

In realtà, fino a qui, ci troviamo ancora a brancolare tra nozioni teoriche e giurisprudenziali che rischiano di impattare rovinosamente quando occorre traslarle ed adattarle sia ai casi concreti che alle loro rispettive circostanze.  

LA RICERCA DELL’OPERA

Tuttavia, entrando ancor più nel dettaglio risulta, da costante giurisprudenza comunitaria che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che questo rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative, per contro, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o altre vincoli che non lascino margine per la libertà creativa, non può ritenersi che tale oggetto presenti l’originalità necessaria per poter costituire “un’opera”.

Di conseguenza, occorre svolgere un ragionamento inverso, scremando l’oggetto da quegli elementi proteggibili esclusivamente da titoli industriali, per cui la nozione di «opera» implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione ed oggettività.

L’individuazione dell’oggetto è quindi una ricerca necessaria che va svolta su basi oggettive per evitare problemi di certezza del diritto; la percezione e le sensazioni soggettive di coloro che osservano l’opera rappresentano comunque elementi strumentali a tal fine, ma non sono decisivi.

Infatti, come è stato spesso sottolineato dalla giurisprudenza comunitaria: “non risponde all’esigenza di precisione e di oggettività richiesta, un’identificazione che si fondi essenzialmente su sensazioni, intrinsecamente soggettive, della persona che percepisce l’oggetto in questione, al tempo stesso, quando un oggetto riflette la personalità del suo autore e sia identificabile con sufficiente oggettività, beneficia della qualifica di opera e la sua tutela non dipende dal grado di libertà creative di cui ha goduto il suo autore”.

Alla luce dell’insieme di tali osservazioni, si arriva ad una prima conclusione e cioè che sono qualificabili come «opere» quei modelli che rappresentano una creazione intellettuale originale propria dell’autore.

In questo contesto, comunque vulnerabile ad interpretazioni contrastanti, il legislatore comunitario ha optato per un sistema secondo il quale la protezione riservata ai disegni e modelli e quella assicurata dal diritto d’autore non si escludono a vicenda, anzi può verificarsi il cumulo della protezione.

Questo significa che, per quanto riguarda la protezione del diritto d’autore all’arte applicata, non occorre ricorrere a criteri speciali che si discostano da quelli applicabili alle altre categorie, tuttavia, il cumulo della tutela tra design e copyright può concretizzarsi solo in casi specifici, in modo da non compromettere obiettivi di tutela che, seppur cumulabili, sono sostanzialmente differenti.

Chiaramente, come già accennato, ci troviamo ancora distanti da indicazioni che possano uniformare operatori ed utenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle due normative, tuttavia, sembra certo che la mera osservazione soggettiva, o il semplice fatto che una forma produca un effetto estetico, non siano elementi sufficienti a giustificare, di per sé, il ricorso alla tutela del diritto d’autore.

Di conseguenza, è la stessa giurisprudenza a ridimensionare i vantaggi del diritto d’autore che come detto sono l’assenza della registrazione e la sua lunga durata, relegandolo ad una misura di rifugio rispetto alle più solide tutele conferite dalla registrazione dei marchi e dei designs.

Quindi, coloro che intendono far circolare le proprie idee dovranno accuratamente valutare se sia strategicamente corretto scartare i titoli di natura industriale confidando esclusivamente nella tutela garantita dal diritto d’autore, che potrebbe rivelarsi un inaspettato buco nell'acqua.

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