La nuova legge turca si allinea al marchio dell’Unione Europea ed a quello italiano
La rappresentazione grafica non figura più come una condizione di ammissibilità alla registrabilità sia di un marchio comunitario che di un marchio italiano, e lo stesso spirito di semplificazione lo si ritrova nella legge turca sui marchi.
Infatti, a partire dal 2017, quindi, più o meno in linea con gli emendamenti e le novità che hanno interessato le normative italiane ed europee di riferimento, è stata emanata la nuova legge marchi turca.
Tra le novità vi è proprio l’espresso riconoscimento di quelli che per molto tempo sono stati definiti come i “marchi non convenzionali o i nuovi marchi”.
Di conseguenza, nel caso in cui si intendesse richiedere in Turchia il titolo per un marchio sonoro, occorre corredare la domanda con la riproduzione del “timbro” sonoro in un apposito supporto ed è ammesso un solo marchio per ogni singola domanda.
Se invece l’intenzione fosse quella di proteggere un marchio tridimensionale, devono essere riprodotte le varie angolazioni, sino ad un massimo di 6, purché rendano chiara la sua immagine complessiva.
Nel caso in cui si volesse depositare un marchio di colore, occorre fornire l'immagine a colori ed il codice pantone, facendo attenzione che se i colori sono adottati all’interno di figure, forme, immagini e/o parole, il marchio torna ad essere un segno tradizionale.
Infine, anche la Turchia si apre ai marchi di movimento, purché la sequenza delle immagini fisse, o in moto, siano tali da non compromettere l’integrità del marchio considerato.
In conclusione, è interessante seguire l’evoluzione della materia che cerca di adeguarsi alla reiterazione, alla percezione ed alla riconoscibilità di segni distintivi non convenzionali, ma si sa, il percorso è solo all’inizio.
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