14 ottobre 2026
Marchi sonori e deepfake: nuove prospettive per la tutela della voce
A cura di Gianluca Statti, Partner and Board Member PRAXI Intellectual Property, Italian and European Trademark and Design Attorney
La crescente diffusione di tecnologie capaci di riprodurre e clonare artificialmente la voce umana pone nuove questioni sul piano della tutela dei diritti. In questo scenario, anche il marchio sonoro può rappresentare uno degli strumenti da prendere in considerazione per contrastare determinati utilizzi non autorizzati della voce, in particolare quando questa costituisce un elemento fortemente riconoscibile dell’attività professionale di una persona.
Il tema richiede tuttavia una distinzione preliminare. Il marchio, compreso quello sonoro, è uno strumento destinato a distinguere prodotti e servizi e non è concepito per tutelare direttamente una persona o la sua voce. La registrazione di un frammento vocale come marchio non attribuisce quindi un diritto esclusivo sulla voce nella sua interezza.
L’interesse risiede piuttosto nella possibilità di comprendere in che modo gli strumenti già previsti dal diritto dei marchi possano essere utilizzati, insieme ad altre forme di tutela, per rispondere a fenomeni tecnologici nuovi e in continua evoluzione.
Dalla voce al marchio sonoro
Una delle principali criticità riguarda l’individuazione del segno da registrare. Se l’obiettivo è contrastare la clonazione vocale, infatti, ciò che si vorrebbe proteggere è la voce stessa, con le sue caratteristiche e sfumature. Ai fini della registrazione come marchio è invece necessario individuare uno specifico segno sonoro che presenti i requisiti previsti dalla normativa, a partire dalla capacità distintiva rispetto ai prodotti e servizi controversi.
L’esperienza maturata da PRAXI Intellectual Property nell’ambito di alcuni incarichi ha portato a sviluppare una particolare strategia di tutela mettendo a punto una specifica tipologia di marchio sonoro che chiameremmo “patronimico sonoro”, vale a dire la registrazione come marchio sonoro di uno specifico frammento in cui la persona pronuncia il proprio nome attraverso formule come “IO SONO…” o “MI CHIAMO…”.
Applicata a personaggi noti per il loro timbro vocale, questa soluzione nasce dall’esigenza di individuare uno strumento aggiuntivo per contrastare determinati utilizzi non autorizzati della voce, oggi sempre più facilmente riproducibile attraverso sistemi di intelligenza artificiale.
La costruzione tecnico giuridica di questo segno distintivo mira, dunque, ad individuare un segno sonoro capace di assolvere alla funzione essenziale del marchio, vale a dire identificare l’origine imprenditoriale o professionale dei prodotti e servizi contraddistinti e distinguerli da quelli di altri operatori. In questo caso, l’origine verrebbe ricondotta direttamente alla persona, attraverso due elementi che la identificano, il nome e la voce, quest’ultima particolarmente riconoscibile quando si tratta di un personaggio noto.
La registrabilità del segno rappresenta però soltanto una parte della questione. Una volta ottenuto il titolo, occorre infatti interrogarsi sulla sua effettiva portata e sulle possibilità di utilizzo nei confronti di contenuti generati attraverso la clonazione vocale dove quel frammento vocale, molto spesso, non è mai riprodotto.
Il possibile ruolo nelle azioni di tutela
L’effetto deterrente di un marchio sonoro, e in particolare del "patronimico sonoro" può rappresentare un primo elemento da considerare, soprattutto in azioni sommarie, come le procedure di take-down e nelle iniziative stragiudiziali finalizzate alla rimozione di contenuti che riproducono artificialmente una voce.
I primi riscontri ottenuti con l'utilizzo di questi marchi "patronimici sonori" sono significativi, perché le iniziative intraprese nei confronti dei soggetti coinvolti hanno consentito di ottenere la rimozione di tutti i contenuti realizzati attraverso la clonazione artificiale della voce in pochissimo tempo, in alcuni casi anche in meno di venti minuti, compresi, a volte, quelli non direttamente contestati ma caricati sulla piattaforma interessata.
Si tratta di un ambito ancora in evoluzione, che richiede cautela e un’attenta valutazione delle circostanze concrete che caratterizzano ciascun caso. Il marchio sonoro, e in particolare il "patronimico sonoro", potrebbe tuttavia rappresentare uno degli strumenti a disposizione per intervenire in modo tempestivo nei confronti di determinati utilizzi non autorizzati, affiancandosi alle altre forme di tutela previste dall’ordinamento.
Questa prospettiva assume particolare interesse considerando la rapidità con cui i contenuti generati attraverso sistemi di intelligenza artificiale possono essere prodotti e diffusi sulle piattaforme digitali.
Quali sono i limiti della tutela?
Il possibile utilizzo del marchio sonoro in questo ambito deve essere considerato entro confini precisi.
La registrazione di uno specifico frammento vocale non attribuisce al titolare un monopolio sull’intera voce, né consente automaticamente di contestarne qualsiasi riproduzione. Allo stesso modo, l’eventuale avvio di un’azione giudiziale non può fondarsi esclusivamente sull’esistenza di un marchio sonoro senza un’attenta valutazione degli altri presupposti giuridici applicabili al caso concreto.
Il marchio sonoro può quindi rappresentare uno degli strumenti di una strategia di tutela più ampia, ma non sostituisce gli altri mezzi messi a disposizione dall’ordinamento.
La natura stessa del segno sonoro apre, tuttavia, alcune questioni interpretative di particolare interesse.
Nel tradizionale confronto tra marchi vengono considerati gli aspetti visivi, fonetici e concettuali dei segni, senza che questi siano necessariamente soggetti a una gerarchia rigida. Nel caso dei marchi sonori, la componente fonetica assume inevitabilmente un peso particolare, soprattutto quando la persona coinvolta è nota.
Da qui nasce una questione ancora aperta, e cioè fino a che punto la riconoscibilità di una voce nota, identificata attraverso uno specifico frammento sonoro registrato come marchio, può assumere rilievo anche quando il contenuto contestato non riproduce esattamente, o non riproduce affatto, la medesima sequenza sonora?
La questione non riguarda la possibilità di estendere automaticamente la tutela del marchio all’intera voce. Si tratta piuttosto di valutare se, in determinate circostanze, la forza distintiva del segno, l’immediata riconoscibilità della voce, il suo collegamento con una persona nota e le concrete modalità dell’utilizzo contestato possano assumere un rilievo specifico nella valutazione del rischio di confusione o di associazione.
Marchi sonori e nuove tecnologie: uno scenario in evoluzione
La clonazione vocale è uno degli esempi più evidenti di come l’evoluzione tecnologica stia ponendo nuove questioni agli operatori del diritto.
Tecnologie, modalità di utilizzo, legislazione e interpretazione giuridica procedono a velocità differenti. Diventa quindi sempre più importante comprendere come gli strumenti già disponibili possano essere utilizzati, interpretati e combinati per rispondere a fenomeni che evolvono più rapidamente delle norme chiamate a disciplinarli.
In questo contesto, il marchio sonoro, in particolare quello "patronimico sonoro", apre una prospettiva che merita attenzione rispetto alla sua possibile efficacia nei confronti di utilizzi non autorizzati della voce.
Resta ovviamente anche aperta la questione di come questi strumenti potranno essere interpretati e utilizzati in futuro, anche in sede giudiziale, e di quale peso potrà assumere, nella valutazione del giudice, la componente fonetica, vale a dire la riconoscibilità della voce contenuta nel marchio, nelle circostanze concrete.
Il marchio sonoro, e in particolare "il patronimico sonoro", per quanto riguarda la sua efficacia extra ordinaria rispetto alla tutela della persona, non rappresenta dunque, da solo, una soluzione al problema dei deepfake vocali. Può tuttavia costituire un ulteriore tassello all’interno di un sistema di tutela più ampio, contribuendo ad ampliare gli strumenti a disposizione per affrontare utilizzi della voce resi sempre più sofisticati dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale.
PRAXI Intellectual Property affianca professionisti e titolari di voci riconoscibili nella valutazione delle possibili strategie di tutela, dall’analisi della registrabilità del segno alla definizione degli strumenti più appropriati da integrare in un sistema di protezione più ampio.
Per approfondire il tema e valutare le possibili forme di tutela, è possibile contattare PRAXI Intellectual Property all’indirizzo contact@praxi-ip.praxi.